1.1.1.
Campionato
di Seconda Categoria
GARE DEL 16/ 2/2014
DECISIONI DEL GIUDICE
SPORTIVO
gara del
16/ 2/2014 JUVENILIA - NUOVA
SPORTIVA DEL GOLFO
1-3; Reclamo Juvenilia
Con reclamo ritualmente proposto la Società Juvenilia chiede
l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Nuova
Sportiva del Golfo segnalando che la stessa, dall'inizio della
gara e sino al 36' del s.t., non ha impiegato alcun calciatore "giovane";
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva la veridicità di
quanto sostenuto dalla Società reclamante visto che, solo dal
36' del s.t., la Società Nuova Sportiva del Golfo ha impiegato
un calciatore nato dall'1/1/1995 in poi;
A seguito di ciò, la predetta Società non ha ottemperato alla
normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in
relazione all'età" previsti per le gare del campionato di Seconda
Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 5/07/2013;
Per quanto esposto in narrativa;
Visti l'art. 34 bis delle
N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del
Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Juvenilia,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Nuova Sportiva del Golfo la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3.
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.