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venerdì 28 febbraio 2014

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

1.1.1.    Campionato di Seconda Categoria

  GARE DEL  16/ 2/2014
      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
                                                                              
  gara del  16/ 2/2014 JUVENILIA  - NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO
        1-3; Reclamo Juvenilia
        Con reclamo ritualmente proposto la Società  Juvenilia chiede
        l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Nuova
        Sportiva del Golfo segnalando che la stessa, dall'inizio della
        gara e sino al 36' del s.t., non ha impiegato alcun calciatore "giovane";
        Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva la veridicità di
        quanto sostenuto dalla Società reclamante visto che, solo dal
        36' del s.t., la Società Nuova Sportiva del Golfo ha impiegato
        un calciatore nato dall'1/1/1995 in poi;
        A seguito di ciò, la predetta Società non ha ottemperato alla
        normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in
        relazione all'età" previsti per le gare del campionato di Seconda
        Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 5/07/2013;
        Per quanto esposto in narrativa;
        Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del
        Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
        Si delibera:
        Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Juvenilia,
        non addebitando alla stessa la relativa tassa;
        Di infliggere alla Società Nuova Sportiva del Golfo la punizione
        sportiva della perdita della gara per 0-3.
                                                           

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