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giovedì 2 gennaio 2014

DECISIONE AMARA DEL GIUDICE SPORTIVO CONTRO IL CASTELLAMMARE

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo, Sig. Gaetano Sapienza e dal rappresentante dell’A.I.A., a.f.q. Pietro Consagra, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
gara del  22/12/2013 CASTELLAMMARE CALCIO 94  - MONTEMAGGIORE 1-2; Sospesa al 40' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 40' del s.t., dopo il proprio allontanamento, il sig. Amoroso Paolo, collaboratore della Società Castellammare, tentava di dare uno schiaffo all'arbitro non riuscendo perché trattenuto da propri calciatori; trascinato da questi ultimi all'indietro, l'Amoroso lo colpiva invece con un violento calcio alla zona inguino-scrotale provocando fortissimo e prolungato dolore, giramenti di testa e nausea tanto da dovere ricorrere alle cure presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di sette giorni; dopo l'atto di violenza compiuto, l'Amoroso assumeva anche reiterato contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del suddetto arbitro;
A tal punto quest'ultimo, valutata la situazione determinatasi e non sussistendo le condizioni fisiche e psichiche ottimali per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione adottata;
Sancita la responsabilità delle Società Castellammare alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio tesserato;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;

Si delibera:
Di infliggere alla Società Castellammare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/12/2018
AMOROSO PAOLO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per avere, dopo l'allontanamento per proteste nei confronti dell'arbitro, colpito lo stesso con un violento calcio alla zona inquino-scrotale provocando fortissimo e prolungato dolore, giramenti di testa e nausea tanto da dovere ricorrere alle cure presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di sette giorni; nonchè, dopo l'atto di violenza compiuto, per avere assunto reiterato contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE
CULTRERA ICARO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, reiterato dopo l'espulsione.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
DI NICOLA GIOVANNI (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro e di un A.A., a fine gara.
FRATELLO GIUSEPPE (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A., a fine gara.
Fin qui il referto dei giudici.
PERSONALMENTE ERO PRESENTE ALLA PARTITA E CREDO CHE IL DIRETTORE DI GARA ABBIA USATO LA MANO PESANTE CONTRO IL CASTELLAMMARE. IL GESTO DEL DIRIGENTE CASTELLAMMARESE VA SICURAMENTE PUNITO MA VA PUNITO CON VERITA' DI FATTI. INFATTI IL DIRIGENTE HA TENTATO DI COLPIRE CON UN CALCIO IL DIRETTORE DI GARA MA NON C'E' RIUSCITO. DA PARTE DEL DG C'E' STATA MALAFEDE E QUESTO NON E' GIUSTO.

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